Contributo di accesso a Venezia

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Entrerà in vigore a gennaio 2024 il contributo di accesso a Venezia, valido in 29 giornate (tra aprile e luglio) nelle fasce orarie dalle 8.30 alle 16.00. Molte le esenzioni.

Le giornate sono:

  • tutti i giorni dal 25 aprile al 5 maggio
  • tutti i sabati e le domeniche di maggio (11 e 12, 18 e 19, 25 e 26)
  • tutti i sabati e le domeniche di giugno (8 e 9, 15 e 16, 22 e 23, 29 e 30)
  • i primi due sabati e domeniche di luglio (6 e 7, 13 e 14).

Come accennato, il contributo sarà dovuto per chi entrerà nella Città antica dalle ore 8:30 alle ore 16.

Contributo

L’importo per il 2024 sarà di 5,00 euro giornalieri. Non è prevista nessuna maggiorazione di contributo per giornate di particolare traffico. Il contributo sarà applicato solo al Centro Storico e non alle isole minori tra cui il Lido di Venezia (compreso Alberoni e Malamocco), Pellestrina, Murano, Burano, Torcello, Sant’Erasmo, Mazzorbo, Mazzorbetto, Vignole, S. Andrea, la Certosa, San Servolo, S. Clemente, Poveglia.

Pagamento del contributo

Sarà possibile pagare attraverso una web-app raggiungibile all’indirizzo https://cda.ve.it accedendo alla quale si potrà ottenere il QR Code da esibire in caso di controlli. Il titolo attesta il pagamento del contributo o la condizione di esclusione/esenzione e andrà sempre conservato con sé.

Chi dovrà pagare il contributo di accesso

Il contributo di accesso dovrà essere pagato da ogni persona fisica, di età superiore ai 14 anni, che acceda al Centro storico del Comune di Venezia, salvo che non rientri nelle categorie di esclusioni ed esenzioni. In linea generale, il contributo sarà richiesto ai visitatori giornalieri che NON soggiornano in strutture poste nel Comune di Venezia.

Chi sarà escluso dal pagamento

  • i residenti nel Comune di Venezia;
  • i lavoratori, anche pendolari:
    • dipendenti, che prestano la propria attività lavorativa, continuativamente o anche temporaneamente, nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna
    • autonomi od imprenditori, aventi la loro sede d’affari o domicilio nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna;
    • dipendenti o autonomi ed equiparati, o imprenditori che accedano, in ragione della propria attività lavorativa, alla Città antica del Comune di Venezia o alle altre isole minori della laguna;
  • gli studenti, anche pendolari, delle scuole di qualsiasi ordine e grado, degli istituti universitari e post universitari che hanno sede operativa nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole
    minori della laguna;
  • i soggetti e dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l’IMU nel Comune di Venezia.

I soggetti esclusi dal pagamento del contributo devono dimostrare la propria condizione mediante apposita autocertificazione, certificazione o dichiarazione propria o da parte di terzi soggetti, secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Chi sarà esentato dal pagamento

In sintesi, sono esentati dal pagamento del Contributo di accesso, ma dovranno essere registrati sul portale https://cda.ve.it tutti coloro che soggiornano in strutture ricettive situate all’interno del territorio comunale (turisti pernottanti), i residenti nella Regione Veneto, i bambini fino ai 14 anni di età, chi ha necessità di cure, chi partecipa a competizioni sportive, forze dell’ordine in servizio, il coniuge, il convivente, i parenti o affini fino al 3° grado di residenti nelle aree in cui vale il Contributo di accesso, ed una serie ulteriore di esenzioni previste nel Regolamento:

  • soggetti soggiornanti nelle strutture ricettive di cui all’articolo 2 del Regolamento dell’imposta di soggiorno del Comune di Venezia situate all’interno del territorio comunale e atte a fornire a qualsiasi titolo ospitalità a pagamento di carattere temporaneo, nella misura in cui siano soggetti all’imposta di soggiorno di cui all’art. 4, comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; detta esenzione è riconosciuta dal giorno di arrivo a quello di partenza presso la struttura ricettiva;
  • dimoranti iscritti nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
  • soggetti nati nel Comune di Venezia;
  • residenti nella Città metropolitana di Venezia;
  • residenti nella Regione Veneto;
  • bambini di età inferiore a 14 anni;
  • soggetti affetti da disabilità, la cui condizione sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 o analoga normativa estera, ed eventuale
    accompagnatore;
  • soggetti che pratichino terapie o che debbano effettuare una visita medica presso strutture sanitarie site nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna;
  • soggetti che assistano o accompagnino degenti presso strutture sanitarie site nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna;
  • soggetti che accedano alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna al fine di partecipare a competizioni sportive riconosciute dal CONI, sue Federazioni, o da Enti di Promozione Sportiva;
  • soggetti che accedano alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna, attraverso linee di TPL appositamente esercite per il trasposto esclusivo all’impianto sportivo, al fine di assistere alla relativa competizione sportiva;
  • amministratori pubblici e autorità pubbliche che si rechino nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna per ragioni istituzionali;
  • volontari che prestino il proprio servizio nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna, in occasioni di eventi e/o manifestazioni organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale ed in quelle organizzate dalla Città Metropolitana di Venezia e dalla
    Regione Veneto, individuate con deliberazione di Giunta Comunale;
  • volontari che prestino il proprio servizio nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna in caso di emergenze;
  • partecipanti a manifestazioni a pagamento organizzate dall’Amministrazione Comunale o patrocinate dall’Amministrazione Comunale individuate con deliberazione della Giunta Comunale;
  • partecipanti a manifestazioni organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale individuate con deliberazione della Giunta Comunale;
  • personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine, incluso il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che acceda alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna per esigenze di servizio;
  • locatari e loro componenti del nucleo familiare anagrafico, di un immobile sito nel Comune di Venezia, purché con contratto di locazione abitativa, ad uso non turistico;
  • coniuge, unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell’art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76, parenti o affini fino al 3° grado di soggetto detenuto nelle case circondariali o di reclusione della Città antica del Comune di Venezia, in visita allo stesso;
  • coniuge, unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell’art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76, parenti o affini fino al 3° grado di residenti nella Città antica del Comune di Venezia o nelle isole minori della laguna;
  • coniuge, unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell’art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76, parenti o affini fino al 3° grado del defunto, partecipanti al funerale nella Città antica del Comune di Venezia o nelle isole minori della laguna;
  • coniuge, unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell’art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76, parenti o affini fino al 3° grado in visita a soggetti ospitati presso strutture socio-sanitarie situate nella Città antica del Comune di Venezia o nelle isole minori della laguna;
  • parti processuali e persone convocate per ragioni di giustizia o altre ragioni di pubblico interesse presso uffici pubblici o giudiziari siti nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna;
  • soggetti che accedono esclusivamente alle aree del Ponte della Libertà, P.le Roma, Stazione Marittima e Isola Nova del Tronchetto, limitatamente al tempo che vi permangono;
  • soggetti che si rechino in visita a persone residenti nella Città antica o nelle isole minori o a persone iscritte allo schedario della popolazione temporanea con domicilio nella Città antica o nelle isole minori;
  • ulteriori eventuali accessi di natura temporanea purché non per fini turistici, autorizzati con deliberazione di Giunta Comunale.
  • studentesse e studenti delle scuole secondarie superiori in viaggio o visita di istruzione.

Sanzioni

L’Amministrazione comunale può utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione ed elusione ed in particolare effettuare verifiche, ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato nei principali punti di accesso della Città. La sanzione amministrativa è da 50 euro a 300 euro (+10 euro del contributo di accesso), con possibilità di denuncia ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia a chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal Regolamento.

Dal Regolamento, quello che si intende con “Città antica”

Le isole minori

  1. Lido di Venezia (compreso Alberoni e Malamocco)
  2. Pellestrina
  3. Murano
  4. Burano
  5. Torcello
  6. Sant‘Erasmo
  7. Mazzorbo
  8. Mazzorbetto
  9. Vignole
  10. S. Andrea
  11. La certosa
  12. S. Servolo
  13. S. Clemente
  14. Poveglia
  15. Sacca Sessola